Data Pubblicazione:
3 Luglio 2024
Tempo di Lettura:
2 minutiUltimo Aggiornamento:
24 Marzo 2026 12:31
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24 Marzo 2026 12:31
Ai sensi e per gli effetti della legge 21 novembre 2000 n.353 e smi - Legge-quadro in materia di incendi boschivi e della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» con Deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 07/02/2024 è stato APPROVATO il "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO"
Il CATASTO, soggetto a revisione annuale è stato aggiornato dall'Ufficio Tecnico Comunale e depositato al prot. 1888 del 12/02/2026 e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 18/02/2026.
E' doveroso precisare che ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 1 della L.353/2000 "...Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia...”;
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