Ordinanza Sindacale - Prevenzione e controllo Aedes Albopticus (zanzara tigre) 2025

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Il Sindaco

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

Vista la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo registra al protocollo comunale il 26/03/2025 n.2709, che invita ad assumere idonei provvedimenti.

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

ordina

nei mesi primaverili ed estivi a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

  • non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
  • procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
  • coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
  • tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  • Trattare con prodotti larvidici* (da aprile a novembre) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

ordina altresì

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

  • stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  • ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  • provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.

alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

  • provvedere, dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.

a tutti i conduttori di orti, di:

  • eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d’acqua;

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

  • mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;

ai responsabili dei cantieri, di:

  • evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  • sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d’acqua;
  • provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteroriche;

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

Avverte

  • le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
  • la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
  • i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

Ordinanza completa disponibile in allegato.

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30
Apr/25

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