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Ufficio Ragioneria PDF Stampa
Staff:
  • Liliana Mazzucotelli (ragioneria)
  • Beatrice Ferrari (personale)
Tel.: 0356320221/222/223
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Giorni e orari di ricevimento:

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
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16.00 - 18.00
- 16.00 - 17.00
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Servizi erogati dall’Ufficio

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina l’organizzazione del Servizio Finanziario, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria dell’Ente. L’ordinamento affida al Servizio il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.

Il Servizio Finanziario è preposto principalmente alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale.

Il Servizio Finanziario si occupa principalmente di servizi cosiddetti “interni” all’Ente: Gestione Entrate ed Uscite, Controllo di Gestione, Gestione IVA, Economato, Gestione giuridica del Personale, Paghe e Contributi.

Il cittadino si può rivolgere al Servizio Finanziario per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, necessaria per il calcolo dei seguenti indici:
  • ISE (indicatore della situazione economica) determinato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio;
  • ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) determinato dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza;
  • poiché per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare.
Il cittadino si può rivolgere al Servizio Finanziario - Gestione Tributaria - per eventuali chiarimenti circa l’applicazione dei tributi propri quali l’Imposta Comunale sugli Immobili, l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’Addizionale Comunale sull’I.R.Pe.F., nonché per l’applicazione delle tariffe per proventi dei servizi pubblici quali il cosiddetto Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e l’illuminazione votiva, meglio di seguito descritti.


ESENZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2008

Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008 n. 124, in vigore dal 29/05/2008, ha introdotto con l’Art. 1. Esenzione ICI prima casa, l’esclusione, a decorrere dall’anno 2008, dall’imposta comunale sugli immobili, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Con l’introduzione della suddetta esenzione, si forniscono alcune indicazioni applicative, con riserva di eventuali integrazioni e modificazioni.

  • L’esenzione si applica a decorrere dall’anno 2008 a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
  • Non rientrano in questa esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti), per le quali l’imposta è dovuta ed alle quali si applica la detrazione comunale vigente.
  • Si ritiene che l’esenzione si estenda anche alle pertinenze, come definite dall’art. 817 del Codice Civile, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dal singolo comune nel proprio regolamento.Nel caso di Almenno San Salvatore, non sono state introdotte limitazioni in tal senso, nel vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I..
  • L’esenzione si applica anche agli alloggi assegnati ai soci delle cooperative a proprietà indivisa ed agli alloggi assegnati dagli IACP; nonché alla casa coniugale del coniuge separato o divorziato, non assegnatario della stessa, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
  • L’esenzione si applica anche agli Italiani residenti all’estero, a condizione che gli alloggi non siano locati e comunque parzialmente disponibili, in quanto queste unità immobiliari sono state assimilate alle abitazioni principali con il vigente regolamento comunale. - L’esenzione si estende alle abitazioni principali assimilate dal Comune con regolamento vigente all’entrata in vigore di questo decreto. Pertanto spetta alle abitazioni concesse in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica, a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado ed agli affini fino al secondo grado, come indicato nell’art. 10 del vigente regolamento, previo presentazione di autocertificazione per la concessione dell’uso gratuito.

Si riportano di seguito i primi tre commi dell’articolo 1 del Decreto Legge 27/05/2008 n. 93, che disciplinano l’esenzione ICI.

Art. 1. Esenzione ICI prima casa
  1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
  3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. Commi da 4 a 7 omissis


La tassa è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono locali e aree scoperte esistenti sul territorio comunale, adibiti a qualsiasi uso, e ove il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato. Pertanto, il tributo è dovuto sia per i locali adibiti ad uso abitativo, sia per quelli adibiti ad attività economiche e non.

Denuncia di attivazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate eventuali modifiche apportate ai locali e variazioni dell’uso dei locali.

Denuncia di cessazione

I contribuenti, per la cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, devono presentare apposita denuncia indirizzata all’Ufficio Tributi. Il diritto all’abbuono decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.

Sgravi e rimborsi


Entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, l’Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto.

Modalità e tempi


La tassa ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs: 507/93, è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare e decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Il pagamento della Tassa Rifiuti, previsto in 4 rate o in unica soluzione, può essere effettuato solo a seguito di emissione da parte dell’Esattoria di avviso di pagamento, recapitato al domicilio del contribuente. Quindi i versamenti vanno effettuati entro le scadenze indicate nell’avviso di pagamento.

Tariffe


Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall’anno 2005 l’Ufficio Tributi provvederà automaticamente all’applicazione della riduzione per le abitazioni principali con unico occupante pari al 20%, al momento del verificarsi dell’evento (fatti salvi i casi in cui l’avviso di pagamento è già stato emesso; nel qual caso sarà cura del contribuente richiedere lo sgravio per la quota di riduzione).

La modulistica relativa alla Tassa Rifiuti è disponibile presso l’Ufficio Tributi.


La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni negli spazi appositamente predisposti sono soggetti rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Presupposto dell’Imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Dichiarazioni

Il contribuente è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Versamento

L’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n. 15880206 intestato a A.I.P.A. Spa – Via Cechov, 50 – MILANO – Causale: Imposta pubblicità.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il pagamento di norma ha scadenza nel mese di gennaio.

Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute con istanza da presentare all’AIPA SpA entro due anni dal versamento o dall’avvenuto accertamento del diritto al rimborso.

Dove rivolgersi


Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta è stato affidato alla ditta AIPA SpA di Milano. Pertanto per qualsiasi informazione inerente alla denuncia o al pagamento gli utenti dovranno rivolgersi alla Ditta AIPA S.p.A. – Agenzia di Bergamo – Via Boito, 12 – tel. 035/211543.


Si tratta di una tassa applicata a tutte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio, ed entrano in vigore il primo gennaio.

Denuncia e versamento

OCCUPAZIONI PERMANENTI: per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare apposita denuncia alla Società AIPA S.p.A entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.

L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l occupazioni medesime.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n. 42862201 intestato a A.I.P.A. Spa – Via Cechov, 50 – MILANO – Causale: Riscossione canoni imposte locali.

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, all’AIPA S.p.A. il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Dove rivolgersi

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa è stato affidato in concessione alla Ditta AIPA S.p.A. di Milano, pertanto per qualsiasi informazione inerente le denuncie e il pagamento gli utenti dovranno rivolgersi alla Ditta AIPA S.p.A. – Agenzia di Bergamo – Via Boito, 12 – Tel. 035/211543.


La gestione della rete idrica comunale è affidata alla Società HIDROGEST S.p.A.

Il pagamento annuale per la fornitura dei servizi idrici deve essere effettuato a seguito di emissione da parte dell’HIDROGEST di una fattura di acconto calcolata sulla base del consumo presunto e di una fattura a saldo calcolata sull’effettivo consumo rilevato mediante lettura annuale dei contatori, recapitate al domicilio dei contribuenti.

Il versamento può essere effettuato oltre che presso gli uffici postali anche presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Madone – senza l’aggravio di alcuna commissione.

Tariffe

Le tariffe dei servizi acquedottistici sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Dove rivolgersi

Per qualsiasi informazione inerente la fatturazione o per l’espletamento delle pratiche di allacciamento o disdetta alla rete idrica comunale, gli utenti dovranno rivolgersi alla HIDROGEST S.p.A. con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII – Via Privata Bernasconi, 13 – Tel. 035/4388711.


Per il servizio di illuminazione votiva è dovuta una tariffa per punto luce determinata ogni anno dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Denuncia e versamento

Per l’attivazione del servizio deve essere presentata richiesta di allacciamento della lampada votiva. Il versamento deve essere effettuato annualmente oltre che presso gli uffici postali anche presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Madone senza l’aggravio di alcuna commissione, mediante bollettino recapitato al domicilio del contribuente.

In caso di variazione d’indirizzo del richiedente l’allacciamento o di disdetta del servizio, deve essere presentata comunicazione all’Ufficio Tributi.


L’addizionale comunale all’Irpef è stata istituita con Decreto Legislativo del 28/09/1998, n. 360 a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Al pagamento dell’addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l’Irpef.
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati l’addizionale è trattenuta dal datore di lavoro all’atto della effettuazione delle operazioni conguaglio.
L’aliquota dell’addizionale comunale Irpef viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali.
 

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