
| Comunicazione riguardante il nuovo Regolamento per la gestione rifiuti |
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Con la presente si vogliono segnalare in modo particolare i seguenti articoli:
ARTICOLO 24 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l‘inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. 2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell’area nonché all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
ARTICOLO 33 ANIMALI 1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. 2. Essi sono tenuti a dotarsi e ad avere con se apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l’area eventualmente sporca. 3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositarsi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 4. Sono esclusi dal presente articolo i greggi in transito.
ARTICOLO 37 TAGLIO RAMI E PULIZIA STRADE 1. tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con le strade comunali debbono: - mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria; - rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie o foglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale; - provvedere alla pulizia dei marciapiedi e delle aree private, adibite a pubblico transito, antistanti la loro proprietà. 2. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni amministrativa da € 148,00 ad € 594,00 di cui all’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), i lavori saranno eseguiti d’ufficio, senza ulteriore avviso, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori inadempienti. l’Assessore all’Ecologia Michele Sarchielli |