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Informazioni sull'esonero dal Canone RAI per utenti 75enni PDF Stampa
Canone RAIVengono fornite alcune informazioni riguardanti l'esonero dal pagamento del canone RAI per gli utenti ultra-75enni. La domanda va presentata entro il 30 novembre

I requisiti per l’esonero del canone TV sono:
  • Aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone RAI (31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno).
  • Non convivere con altri soggetti, titolari di un reddito proprio, diversi dal coniuge.
  • Possedere un reddito che unitamente a quello del proprioconiuge convivente, non sia superiore complessivamentea euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 annui).
Per “reddito” si intende il reddito imponibile indicato nel modello CUD più gli eventuali altri redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT, altri titoli di stato, quote di investimenti, redditi conseguiti all’estero non già
tassati in Italia); sono escluse dal reddito le pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità civile e altri redditi assoggettati a tassazione separata. L’esenzione è riferita esclusivamente all’apparecchio televisivo
ubicato nel luogo di residenza.

COME SI FA DOMANDA
Per quest’anno la domanda va presentata ENTRO IL 30 NOVEMBRE su uno specifico modello (allegato 1 alla circolare 49/E) e va spedita per raccomandata a AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 TORINO allegando anche una fotocopia del documento di identità, oppure va consegnata a mano agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:

sedi Agenzia delle Entrate in provincia di Bergamo
- Bergamo 1. Largo Belotti 3 - Romano di Lombardia. Via S. Giuseppe 4
- Bergamo 2. Via Bonomelli 2 - Treviglio. Via Rossini 3
- Clusone. Via S. Carlo Borromeo 5 - Zogno. Via Belotti 1
- Ponte S. Pietro. Piazza della Libertà 8 - Lovere. Via S. Maria 4
Chi negli anni 2008, 2009 e 2010 abbia pagato il canone pur avendo diritto all’esenzione, può chiedere, sempre ENTRO IL 30 NOVEMBRE, il rimborso utilizzando, oltre all’allegato1, anche l’allegato 2 alla citata
circolare.
La domanda resta valida anche per gli anni successivi e non va ripetuta. Dall’anno prossimo le scadenze per le nuove domande sono il 30 aprile o il 31 luglio, a seconda che si maturi il requisito dei 75 anni prima o dopo il 31 luglio. Per chi abbia i requisiti e acquisti un nuovo televisore in corso d’anno, la scadenza è invece 60 giorni dal momento dell’obbligo di pagamento del canone.
Allegati:
FileDimensione del File
Scarica questo file (Circolare_46E_Allegato2.pdf)Allegato 2285 Kb
Scarica questo file (Circolare_46E_Allegato1.pdf)Allegato 194 Kb
 

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